Carlo Piola Caselli
L'Unificazione Europea. Dalla leggenda alla realtà


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     Nell’anelito di realizzare le quattro grandi libertà previste (libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali), la Comunità si adoperava per conseguire la libertà di stabilimento, realizzava la libera circolazione di tutti i lavoratori, armonizzava le legislazioni nazionali e creava gradualmente le condizioni di un mercato interno. Una sigla molto in voga era il M.E.C. o Mercato Comune Europeo.
     I Trattati di Roma dicevano poco sulle politiche economiche generali, ritenendo la convergenza ovvia, anche se in realtà non sarebbe stato sempre così; la politica estera rimaneva di competenza degli stati nazionali, ma nei confronti dei paesi terzi si tendeva ad una politica commerciale comune che avrebbe condotto a concludere accordi in quasi tutto il mondo: sin dall’inizio si è dovuto affrontare il problema di alcune ex colonie dei partners e ciò ha indotto ad attuare una politica comune verso i paesi in via di sviluppo.
     I Trattati di Roma (C.E.E. e C.E.E.A.) entravano in vigore il 1° gennaio 1958 ed in primavera le due Comunità, una Commissione Europea ed un Consiglio dei Ministri degli stati membri erano in funzione. L’Assemblea Parlamentare Europea e la Corte di Giustizia, che erano state istituite per la C.E.C.A., divenivano comuni per tutte e tre le Comunità (C.E.C.A., C.E.E. e C.E.E.A.).
     Dal punto di vista giuridico, queste tre Comunità erano sorte e sussistevano l’una separata dall’altra, ma sul piano della realtà politica erano come elementi di un tutto e la loro nascita ha caratterizzato l’inizio della “Comunità Europea”. La novità fondamentale, rispetto alle altre associazioni di stati, consisteva nel fatto che i paesi che entravano a farne parte rinunciavano parzialmente alla loro sovranità nazionale, prefiggendosi contemporaneamente di cementare una stretta ed indissolubile unione organizzativa e politica. La comunità poteva così, in virtù di questi poteri acquisiti, emanare dei provvedimenti legislativi con efficacia equivalente a quelli emanati dagli stati singoli, ricorrendo alla loro ratifica solo per atti solenni (revisione dei trattati, etc.).